A.R.I.
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
REGOLAMENTO INTERNO
DELLA SEZIONE
DI
N E R E T
O
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPI
La Sezione A.R.I. di Neretto fu costituita il 10.12.1988, in base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24 novembre 1977 ,n°1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale , ha lo scopo di cooperare con la sede centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell’Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all’art. 3 dello Statuto Sociale.
Inoltre la Sezione A.R.I. di Nereto
coordina la partecipazione dei Soci Radioamatori ai Servizi di Telecomunicazioni
Alternative di Emergenza nell’ambito delle attività di Protezione Civile; tali attività devono
essere necessariamente svolte nell’ambito della Legge e con le massime garanzie
per tutti coloro che si dedicano alla Protezione Civile, stipulando anche
apposite convenzioni.
Art. 2 COMPETENZE
Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie , la Sezione A.R.I. di NERETO ha competenza territoriale nel comprensorio della Val Vibrata, salvo diversi accordi.
Art. 3
PATRIMONIO
Il patrimonio della Sezione è costituito
a) dalla biblioteca;
b) da donazioni , lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o terzi
( siano queste persone fisiche o giuridiche);
c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
e) da beni immobili;
f) da tutto ciò che non è previsto espressamente alle lettere c) d) e), risulta dal Libro inventario
Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall’Assemblea Ordinaria alla costituzione o all’accrescimento di un fondo di riserva.
Art. 4 AMMISSIONE E
QUOTA
Per ottenere l’ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all’art. 9 dello Statuto A.R.I. . La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell’avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; I soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
Art. 5 DIRITTI DEI
SOCI
I Soci della Sezione A.R.I., in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:
a) prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum ( solo Soci
Effettivi);
b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione e di prendere conoscenza della corrispondenza diretta alla Sezione stessa;
c) a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
d) a usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’A.R.I. ;
e) ad utilizzare il materiale , le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l’ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell’Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall’A.R.I. .
Art. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE
Il recesso e l’esclusione del Socio avvengono ai sensi dell’art.12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l’esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.
O R D I N A M E N T O
TITOLO 1 – ORGANI DELLA SEZIONE
Art. 7 Organi
Sono organi della Sezione :
a) L’Assemblea della Sezione
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Collegio Sindacale.
CAPO 1 – ASSEMBLEA DEI
SOCI
Art. 8
COMPOSIZIONE
Le Assemblee dei Soci sono Ordinarie e Straordinarie.
Sono composte da tutti i Soci A.R.I. iscritti alla Sezione, in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente art. 5 .
Art. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria è convocata una volta all’anno e normalmente entro il 30 Aprile , ma non oltre il 30 Giugno.
Art. 10
ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta esplicita motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all’art. 5 . In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta.
Art. 11
FORMALITA’ PER LA
CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta , il giorno, l’ora ed il luogo dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo ordine del giorno. Provvede altresì , a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta , a mezzo di lettera semplice, almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea stessa.
Art. 12 COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA
All’Assemblea Ordinaria dei Soci devo essere sottoposti:
a) La relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sul funzionamento della Sezione:
b) Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio finanziario decorso ed il Bilancio Preventivo dell’esercizio finanziario dell’anno corrente. Agli effetti contabili,l’esercizio finanziario inizierà il primo gennaio e terminerà il trentuno di dicembre . Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione.
c) La relazione del Collegio Sindacale sull’andamento della gestione contabile;
d) Gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio Sindacale.
L’Assemblea nomina tra i Soci il rappresentante di Sezione che affiancherà il Presidente in seno al Consiglio Regionale.
CAPO II – CONSIGLIO
DIRETTIVO
Art. 13 COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi eletti per referendum segreto, personale e diretto fra Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.
Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti :
a) Il Presidente
b) Un Vice Presidente
c) Un Segretario Cassiere
I
componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere
rieletti.
Art.
14
ELEZIONE
Per l’elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare a mezzo lettera semplice, a ciascun Socio :
a) l’elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;
b) la scheda di votazione;
c) l’elenco dei candidati ove ve ne siano;
d) una busta preindirizzata per la restituzione della scheda.
Le candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto dagli interessati entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso.
L’Assemblea prevede le modalità operative per le elezioni.
Art.
15
CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.
La data e l’ora della Convocazione, nonché l’ordine del giorno della riunione,devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto e mediante avviso affisso in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha la facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci , con un preavviso di almeno 24 ore . Tutti i Soci possono assistere , come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di voto.
Art. 16 POTERI
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I. no sia esclusiva competenza dell’Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo dà parere sull’ammissione degli aspiranti Soci A.R.I. , la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa in bacheca della Sezione per 15 giorni per permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni.
Art.
17 VALIDITA’ DELLE
ADUNANZE
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o , in sua assenza , dal Vice Presidente, con l’assistenza del Segretario . Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l’adunanza può essere presieduta dal Consigliere più anziano per età.
Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voto ( 50% +1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art.
18 ASSENZA E VACANZA
DEI CONSIGLIERI
In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino al massimo di due Consiglieri , dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.
CAPO III – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E
FACOLTATIVI
Art.
19 LIBRI DELLE ADUNANZE E
DELLE DELIBERAZIONI
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l’indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta al suddetto libro a fogli progressivamente numerati , vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell’uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea . Copia delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea deve essere affissa all’albo della Sezione , ove manchi la Sede , portato a conoscenza dei Soci tramite circolare.
Art. 20 LIBRO GIORNALE E LIBRO
INVENTERIO
La Sezione deve tenere,oltre ai libri di cui sopra al precedente art. 19 :
a) Libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile.
A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi
(lettere, telegrammi,fatture,ricevute,note,ecc….) con l’autorizzazione al pagamento firmata
dal Presidente.
b) Libro inventario , nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.
Come i libri sociali, di cui all’art. 19 , i fogli del libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell’uso.
Art. 21
LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI
La Sezione A.R.I. può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento della sua attività, con le modalità comuni ai libri obbligatori, già visto agli art. 19 e 20.
CAPO IV – COLLEGIO
SINDACALE
Art. 22 ELEZIONI
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due supplenti, eletti per referendum fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi pieno godimento dei diritti sociali. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo . E’ compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.
Art. 23
POTERI
Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull’amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni per referendum. In particolare controlla l’organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.
Art. 24
VACANZA DEI SINDACI
In caso di vacanza di un sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell’elezione dei membri del Collegio Sindacale. I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del triennio.
Art. 25
GRATUITA’ DELLE CARICHE
Tutte le cariche sociali sono gratuite . esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l’esecuzione di eventuali , particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L’importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’atto del conferimento dell’incarico stesso.
CAPO V – VOTAZIONI E
DELIBERE
Art. .26 VOTAZIONE E DELIBERE
Le votazioni avvengono per Referendum o in Assemblea.
Art. 27 VOTAZIONI PER IL REFERENDUM E IN
ASSEMBLEA
Le votazioni per Referendum sono indette dal Collegio Direttivo o su voto dell’Assemblea dei Soci; in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di indire il referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo all’uopo trasmette a tutti i Soci ,aventi il pieno godimento dei diritti sociali ed in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci:
a) le votazioni per Referendum , diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell’espressione del voto, e subito prima dell’inizio delle operazioni di spoglio ,ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all’ Art. 15 per:
1 ) la nomina di cinque membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri più due supplenti
del Collegio Sindacale.
2) lo scioglimento della Sezione;
3) per la revisione e modifica del presente regolamento;
4) per l’adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione;
b) tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese
dall’Assemblea dei Soci.
Art. 28 CHIUSURA DELLE
VOTAZIONI
Qualora le votazioni per referendum avvengono a mezzo posta , a mezzo lettera semplice, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell’ultima scheda. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la Scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.
Art. 29 SORVEGLIANZA E
SCRUTINIO
Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l’invio ai Soci , controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci Effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale firmato dai Sindaci.
Art. 30
PERCENTUALI VOTANTI E VOTAZIONI
In prima convocazione l’Assemblea dei Soci , Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno ( 50 %+1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all’Assemblea di persona. La stessa percentuale ( 50+1) è richiesta per la validità delle deliberazioni. Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla Seconda convocazione che sarà fissata per il giorno successivo. In questo caso , per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.
Art. 31 ORGANI
DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione.
Art. 32 VERBALE DI
ASSEMBLEA
Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall’art. 19 del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segreta<rio previa lettura.
Art. 33
OBBLIGHI DEL PRESIDENTE
Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede Centrale e al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.
TITOLO II – RAPPRESENTANZA E
FIRMA
Art. 34
PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio , sottoscrive gli atti sociali d’ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario ; mantiene i contatti con gli Enti locali , ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest’ ultimo.
Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dall’Assemblea, come da Art. 12 ultimo comma del presente Regolamento.
Art. 35 SEGRETARIO –
CASSIERE
Il Segretario - Cassiere è il responsabile dell’amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all’Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita la funzione di Segretario in seno all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo. E’ altresì responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale, e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente a quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36 efficacia obbligatoria
Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti; dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione, per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto , si fa riferimento allo Statuto ARI vigente, al Regolamento di attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale. Del presente Regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci , nonché a tutti i nuovi iscritti.
Art. 37 SANZIONI DISCIPLINARI
I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l’ARI sono deferiti , con delibera del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l’esclusione del Socio dall’ARI presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L’eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all’art. 5.
Art. 38 SCIOGLIMENTO DELLA
SEZIONE
In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva( crediti - debiti ecc…) sono devoluti , dopo la loro liquidazione, alla Sede Centrale dell’ARI.
In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell’attivo fra i Soci.
INDICE
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Costituzione e scopi
Art. 2
- Competenza
Art. 3
- Patrimonio
SOCI
Art. 4
- Ammissione e quote
Art. 5
- Diritti dei Soci
Art. 6
- Recesso
ORDINAMENTO
TITOLO I ORGANI DELLA SEZIONE
Art, 7 - Organi
Capo I – Assemblea dei Soci
Art. 8
-
Composizione
Art. 9
- Assemblea
Ordinaria
Art. 10 - Assemblea
Straordinaria
Art. 11 -
Formalità per la convocazione
Art. 12 - Competenza dell’Assemblea
Ordinaria
Capo II -
Consiglio Direttivo
Art. 13
- Composizione
Art. 14
- Elezione
Art. 15
- Convocazione
Art. 16
- Poteri
Art. 17
- Validità delle adunanze
Art. 18
- Assenza e vacanza dei Consiglieri.
CAPO III – Libri Sociali obbligatori e
facoltativi
Art. 19
- Libri delle adunanze e delle deliberazioni
Art. 20
- Libro giornale e libro inventario
Art. 21
- Libri facoltativi
CAPO IV – COLLEGIO
SINDACALE
Art. 22
- elezione
Art. 23
- Poteri
Art. 24
- Vacanza dei Sindaci
Art. 25
- Gratuità delle cariche sociali
CAPO V – VOTAZIONI E DELIBERE
Art. 26
- Votazione e delibere
Art. 27
- Votazioni per Referendum ed in Assemblea
Art. 28
- Chiusura delle votazioni
Art. 29
- Sorveglianza e scrutinio
Art. 30
- Percentuale Votanti e votazioni
Art. 31
- Organi dell’Assemblea
Art. 32
- Verbale di
Assemblea
Art. 33
- Obblighi del Presidente
TITOLO II -
RAPPRESENTANZA E FIRMA
Art. 34
- Presidente
Art. 35
- Segretario – Cassiere
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 36
- Efficacia
Obbligatoria
Art. 37
- Sanzioni disciplinari
Art. 38
- Scioglimento della
Sezione
Il presente Regolamento interno
della Sezione A.R.I. di Nereto , costituito da 38 articoli ed
indice , è stato approvato all’Assemblea dei Soci nella adunanza del giorno 29 Giugno 1998
ed approvato dall’Assemblea del Comitato Regionale Abruzzo nella seduta del
giorno 30 gennaio 2000.
Il Presidente
Il Segretario
I6 RAW Vincenzo Rasicci
IK6XIF Remo Di
Egidio
Il Presente Regolamento
Interno modificato con Referendum
nell’Assemblea generale del
28.05.2007 agli artt. 1 e 13, è stato approvato dal Comitato Regionale A.R.I.
Abruzzo nell’ Assemblea del 24 Giugno 2007.
Timbrato e firmato I6VDB Romano
Di Bernardo.
Il
Presidente
Il Segretario
IK6LOG Domenico BRUNI IZ6ELF Emilio DI MATTEO